Art. 3.
(Poteri di controllo preventivo di legittimità del difensore civico).

      1. L'articolo 127 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 127. - (Controllo di legittimità). - 1. Le deliberazioni del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunale e provinciale sono sottoposte a controllo preventivo obbligatorio di legittimità del difensore civico quando riguardano le seguenti materie:

          a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

          b) dotazioni organiche e relative variazioni;

          c) assunzioni del personale.

      2. Ogni altra deliberazione, diversa da quelle elencate al comma 1, del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunale e provinciale può essere sottoposta al controllo di legittimità del difensore civico a richiesta di una minoranza qualificata di componenti del consiglio comunale o provinciale, fissata dallo statuto. La richiesta deve essere avanzata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'atto, con indicazione delle norme che si assumono violate.
      3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, qualora il difensore civico rilevi vizi di legittimità dell'atto, lo rinvia all'organo che lo ha adottato per una nuova deliberazione e contestualmente informa il consiglio comunale o provinciale».