1. L'articolo 127 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 127. - (Controllo di legittimità). - 1. Le deliberazioni del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunale e provinciale sono sottoposte a controllo preventivo obbligatorio di legittimità del difensore civico quando riguardano le seguenti materie:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
2. Ogni altra deliberazione, diversa da quelle elencate al comma 1, del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunale e provinciale può essere sottoposta al controllo di legittimità del difensore civico a richiesta di una minoranza qualificata di componenti del consiglio comunale o provinciale, fissata dallo statuto. La richiesta deve essere avanzata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'atto, con indicazione delle norme che si assumono violate.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, qualora il difensore civico rilevi vizi di legittimità dell'atto, lo rinvia all'organo che lo ha adottato per una nuova deliberazione e contestualmente informa il consiglio comunale o provinciale».